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Ministero Pubblica Istruzione

Nota di indirizzo del 31 agosto 2006

Il Pof momento qualificante dell’autonomia didattica e organizzativa

All’istituzione scolastica spetta l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa,

secondo quanto stabilito dal Titolo I, cap. III del citato DPR n. 275/’99 (titolato, significativamente,

“Curricolo nell’autonomia”). Nella predisposizione del POF e del relativo

curricolo didattico si manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa,

di ricerca e sviluppo che è propria dell’istituzione scolastica, una autonomia funzionale

alla piena valorizzazione e realizzazione della persona umana, con le sue relazioni,

così come richiamato tanto dalla normativa sull’autonomia quanto dalla successiva

legge n. 53/’03. “Il principio educativo della scuola è dato dalla centralità del soggetto

che apprende, con la sua individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla

famiglia e ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici. È la persona che apprende, la persona

nella sua identità, con i suoi ritmi e le sue peculiarità, ciò a cui la scuola deve sempre

guardare per farsi capace di portarla il più vicino possibile alla piena acquisizione

delle competenze in uscita dal primo ciclo, di base, come dal secondo ciclo”. 

L’autonomia come soluzione delle problematiche connesse con le funzioni tutoriali

Ed è ancora nella prospettiva dell’autonomia che si rivalutano le stesse controverse

questioni del tutor e a seguito della disapplicazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art.7

del D.L.vo 59/2004 disposta dall’art. 2 dell’Accordo sulla sequenza contrattuale del

17 luglio u.s., viene, infatti, chiaramente restituita alla responsabilità delle scuole

l'attribuzione di tutte quelle funzioni previste dagli artt. 24 ( funzione docente),

25(profilo professionale) e 26 ( attività di insegnamento) del vigente contratto scuola,

e in quanto tali di pertinenza di tutti i docenti, in un quadro di pari responsabilità

tra i docenti contitolari, senza dar luogo ad alcuna figura docente gerarchicamente

distinta o sovraordinata. In definitiva, le funzioni di progettazione, gestione delle

attività curricolari, valutazione, orientamento, rapporti con i genitori, sono di pertinenza

di tutti i docenti che operano collegialmente all'interno del team docente (ivi

compresi gli insegnanti specializzati sul sostegno) e la responsabilità è condivisa,

quale che siano le modalità stabilite per assicurarla.

Il dispositivo della sequenza contrattuale soprarichiamata che disapplica alcuni

vincoli del D.lgs 59/04 considerandoli eccedenti rispetto alla sfera di autonomia delle

scuole, offre, pertanto, l'opportunità di una piena valorizzazione dei principi di collegialità,

corresponsabilità, condivisione professionali tra i docenti di ogni team, nel

rispetto di valori professionali che si ritengono profondamente consolidati e praticati

nella scuola di base.

 L’azione di insegnamento e la valutazione

Il restituire all’autonomia della scuola la piena responsabilità didattica non significa legittimare qualsiasi impostazione pedagogica, metodologica, organizzativa, valutativa. Le finalità e gli obiettivi generali del processo formativo sono definiti con chiarezza ed hanno piena forza prescrittiva, il che implica che le autonome scelte curricolari individuate dalle istituzioni scolastiche debbano perciò essere coerenti con tali prioritari riferimenti. Le impostazioni metodologiche e didattiche non possono essere prescritte centralisticamente, ma è evidente che le diverse scelte possibili, e che attengono al campo della libertà didattica e della ricerca, devono essere orientate a promuovere le competenze chiave proprie della scuola dell’apprendimento, così come ormai risulta da tutti gli orientamenti internazionali al riguardo e sulle quali anche il nostro sistema nazionale viene valutato. Non è, pertanto, vincolante l’adozione di una particolare forma progettuale rispetto ad altre possibili e diverse, ma è vincolante che le progettazioni dei percorsi didattici siano orientate a sviluppare le competenze fondamentali, a garantire il raggiungimento degli standard stabiliti, siano attente a promuovere il protagonismo dell’alunno, chiamato ad “apprendere ad apprendere”, siano sufficientemente flessibili per consentire un insegnamento individualizzato negli obiettivi da raggiungere ed un apprendimento personalizzato nei modi e nei tempi per conseguirli.

Responsabilità dei docenti nel processo di valutazione

In questa ottica, la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione educativa appartengono a tutti i docenti e rappresentano tratti essenziali della funzione docente. La valutazione, nella scuola di base, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. L'attestazione dei traguardi intermedi via via raggiunti negli apprendimenti sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in un'ottica sperimentale solo per l'ultimo anno del ciclo di base, come descrizione degli esiti raggiunti da ciascun allievo rispetto a criteri [standard] preventivamente definiti, sulla base di un modello nazionale definito da questo Ministero. Altre eventuali forme di documentazione dei processi formativi (dossier, cartelle, portfolio, ecc.) saranno rimesse alla piena autonomia delle scuole, segnalando il loro carattere prettamente formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi, essendo esclusa tassativamente ogni loro funzione di certificazione, attestazione, valutazione. Così come resta esclusa ogni funzione “pubblica” e “amministrativa” di tali documenti che attengono esclusivamente alla relazione educativa alunno-insegnante-genitori. Ciò in rigorosa coerenza con le raccomandazioni dell'Autorità di Garanzia per la Privacy e con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria in materia.